Art. 38 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 652 parole tolte, 25 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: Disposizioni transitorie.
tolto: Sara' in facolta' della Societa' concessionaria il noleggiare dalle ferrovie dello Stato per un periodo di tempo non eccedente sei mesi il materiale rotabile necessario per l'esercizio della linea Lecce-Francavilla e diramazione non eccedendo il numero di sette locomotive, di venti carrozze e di cinque bagagliai.
tolto: Le locomotive saranno del gruppo 183 F. S.; la ditta concessionaria ne curera' a sue spese la manutenzione corrente a condizione che non apporti alle medesime alcuna modificazione; le riparazioni importanti saranno invece fatte a cura ed a spese delle ferrovie dello Stato, che sostituira' senza maggior compenso il materiale riparando con altro adatto allo stesso servizio e possibilmente del gruppo indicato; il compenso pel noleggio e' stabilito in lire 37 (trentasette) per giornata indivisibile.
tolto: Le carrozze ed i bagagliai saranno scelti fra i tipi attualmente in servizio sulle dette linee e saranno consegnati alla concessionaria in condizioni di soddisfacente manutenzione da accertarsi in contraddittorio fra le due Amministrazioni mediante regolare verbale di consegna e verranno a spese della concessionaria contrassegnati colla propria sigla da aggiungersi all'altra F. S., la quale sara' provvisoriamente barrata con una linea.
tolto: A noleggio ultimato la concessionaria dovra' restituire i veicoli noleggiati in istato analogo di manutenzione e colle stesse formalita'.
tolto: Dovra' inoltre rispondere delle avarie ed ammanchi riscontrati all'atto della riconsegna.
tolto: Se qualcuno dei veicoli noleggiati andasse distrutto accidentalmente la concessionaria dovra' tosto informarne le F. S. per ottenere la cessazione del nolo. Il nolo del veicolo distrutto ad ogni modo cessera' dal momento in cui le F. S. riceveranno la comunicazione suddetta.
tolto: La concessionaria sara' tenuta inoltre ad indennizzare le F. S. secondo le norme stabilite dal paragrafo 28 del regolamento per l'uso reciproco del materiale rotabile in servizio tra le ferrovie italiane, germaniche, austriache, svizzere, ecc.
tolto: Pel noleggio dei suddetti veicoli la concessionaria corrispondera'. alle F. S. il nolo di:
tolto: lire 4.80 per carrozza a 2 o 3 assi;
tolto: lire 7.20 per carrozza a 4 assi;
tolto: lire 2.40 per bagagliaio a 2 o 3 assi;
tolto: e per giornata indivisibile.
tolto: Il nolo decorrera' ininterrottamente dalla consegna alla riconsegna, e sara' applicato anche ai periodi di giacenza per riparazione nelle officine o squadre di rialzo.
tolto: La concessionaria provvedera' inoltre a proprie spese a tutte le riparazioni occorrenti ai veicoli noleggiati, impegnandosi a non apportare agli stessi alcuna modificazione nel tipo.
tolto: In caso diverso prima della riconsegna del materiale stesso dovra' provvedere in proprio alla riduzione in pristino dei veicoli riparati.
tolto: Pei carri da merce la concessionaria dovra' corrispondere alle F. S. il nolo stabilito dalla convenzione di servizio cumulativo modificato al riguardo del computo del nolo come segue:
tolto: I carri delle F. S. caricati nelle stazioni comuni in destinazione delle linee della concessionaria saranno considerati come consegnati alla stessa 18 ore prima della loro partenza, e quelli in arrivo dalle linee predette e destinati allo scarico nelle dette stazioni comuni saranno considerati restituiti alle F. S. 18 ore dopo il loro arrivo.
tolto: I carri vuotati che le F. S. consegneranno nelle stazioni comuni dietro richiesta della concessionaria dovranno considerarsi agli effetti del nolo consegnati alla stessa 8 ore prima della loro consegna.
tolto: I conti di nolo pei carri dovranno essere compilati mensilmente a cura della concessionaria, e trasmessi all' ufficio circolazione veicoli delle F. S. (sezione noli) entro i primi dieci giorni del secondo mese da quello cui si riferiscono, e verranno liquidati a norma del disposto della convenzione di servizio cumulativo.
tolto: Sara' inoltre in facolta' della concessionaria di richiedere il noleggio pure pel periodo massimo di sei mesi di copertoni, stanti, catene e scaldapiedi alle seguenti condizioni:
tolto: lire 0.50 per giornata indivisibile e per ogni copertone;
tolto: lire 0.25 per giornata indivisibile e per ogni coppia di stanti o di catene;
tolto: lire 0.10 per giornata indivisibile per ogni scaldapiede.
tolto: Pei copertoni ed attrezzi F.S. che passassero sulle linee della concessionaria in servizio cumulativo varranno la norme stabilite dalla relativa convenzione.aggiunto: Allegato n. 8-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art38 · fonte del testo