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[1]Consegna degli approvvigionamenti e del materiale di esercizio.

[2]A mezzo di apposita Commissione composta di due delegati nominati uno dal Governo ed uno dalla Societa' si procedera' prima della entrata in vigore del presente contratto:

  • a)alla consegna e stima degli oggetti inventariati e dei materiali diversi; il cui importo complessivo sara' dalla concessionaria pagato al Governo entro tre mesi dalla data di presa di possesso degli oggetti e materiali stessi;
  • b)alla consegna delle materie di consumo, delle traverse e della parte metallica di armamento di scorta, il cui importo computato in base al prezzo di carico risultante all' atto della consegna ed aumentato della quota di spese generali verra' dalla Societa' versato al Governo entro tre mesi dalla presa di possesso.

[3]In caso di disaccordo la definizione delle vertenze sara' deferita al collegio arbitrale nominato come all'art. 36.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art4 · fonte del testo