Nelle procedure di liquidazione delle societa' cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorita' governativa di vigilanza nonche' i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo. Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti e' posta a carico dello Stato la differenza necessaria.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-19;587~art1 · fonte del testo