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I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perche' riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto vigilanza finanziaria, ed assoggettati, agli effetti del primo comma del precedente articolo 1, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero.
Testo in vigore dal 13 luglio 1966 al 12 aprile 1973
