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Nei confronti dei personali di cui alla tabella F allegata alla presente legge sono convalidati i pagamenti degli assegni per imbarco sui sommergibili disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misure non superiori a quelle previste dalla predetta tabella F.
Testo in vigore dal 22 luglio 1959 al 9 ottobre 2010
