L'assistenza spirituale negli Educandati di cui al l'art. 1 e' affidata a un direttore spirituale, nominato per incarico annuale, ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla meta' della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. L'assistenza medico sanitaria negli stessi Educandati e' affidata ad un medico chirurgo e ad un chirurgo dentista, nominati con le modalita' di cui sopra, con incarico annuale, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico rispettivamente corrispondente alla meta' e ad un quarto della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla citata tabella allegata al decreto Presidenziale n. 19.

Testo vigente dal 8 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-10;1036~art5 · fonte del testo