Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali "SS. Annunziata" di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano, "agli Angeli" di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di Udine e "San Benedetto" di Montagna, previsti nelle tabelle annesse ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge. Presso gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che, modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.

Testo vigente dal 8 novembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-10;1036~art1 · fonte del testo