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Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non puo' superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1990 al 9 ottobre 2010
