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[1]Gli affari da sottoporsi al parere del Comitato sono trasmessi al suo presidente dalle varie direzioni generali od uffici centrali del Ministero, normalmente in via diretta, tranne diverso ordine del Ministro al riguardo. Il presidente li fa corredare, a cura dell'Ufficio segreteria, con note illustrative e li ripartisce opportunamente tra i singoli membri del Comitato chiamati a riferirne in seduta plenaria. Le note illustrative di cui sopra, debbono essere distribuite prima della discussione, anche ai membri del Comitato.
[2]Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e debbono constare di verbali che riassumano le discussioni, e ne indichino espressamente il risultato.
[3]In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 17 agosto 1948
