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[1]Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi e' costituito come segue:

[2]Presidente:

[3]Sottocapo di Stato Maggiore per gli armamenti aerei.

[4]Membri ordinari:

[5]Generale ispettore del genio aeronautico, membro ordinario con voto deliberativo;

[6]Capo del II reparto dello Stato Maggiore, membro ordinario con voto deliberativo;

[7]Capo del V reparto dello Stato Maggiore, membro ordinario con voto deliberativo;

[8]Direttore superiore degli studi e delle esperienze, membro ordinario con voto deliberativo;

[9]Capo dell'Ufficio segreteria del Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi, membro ordinario senza voto.

[10]Membri straordinari, con voto deliberativo:

[11]Comandante generale delle scuole (quando si discutano progetti di velivoli per le scuole) od in sua vece un generale dell'A. A. appositamente designato;

[12]Generale A. A. comandante di una grande unita' aerea da bombardamento (quando si discutano progetti di velivoli da bombardamento);

[13]Generale A. A. comandante di una grande unita' aerea da caccia (quando si discutano progetti di velivoli da caccia);

[14]Ispettore dell'aviazione per il Regio esercito (quando si discutano progetti di velivoli per l'aviazione del Regio esercito);

[15]Ispettore dell'aviazione per la Regia marina (quando si discutano progetti di velivoli per l'aviazione della Regia marina);

[16]Direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti (quando si discutano progetti di velivoli civili e militari o di motori);

[17]Direttore generale dei servizi, del materiale e degli aeroporti (quando si discutano progetti di materiali di competenza);

[18]Direttore generale del Commissariato aeronautico (quando si discutano progetti di materiali di competenza);

[19]Direttore generale delle armi e munizioni (quando si discutano progetti di velivoli o di materiale di armamento o munizionamento);

[20]Capo dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (quando si discutano progetti di velivoli o di materiale per le telecomunicazioni).

[21]In assenza del presidente, assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado, o piu' anziano, presente.

[22]Il presidente puo' far intervenire alle sedute, senza voto deliberativo, ufficiali e funzionari particolarmente competenti sulle questioni che si discutono.

[23]Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi dispone di un Ufficio segreteria, retto da un ufficiale superiore del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-03-18;210~art12 · fonte del testo