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[1]Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi e' organo consultivo del Ministro per l'aeronautica ed ha i seguenti compiti:

  • a)esamina i progetti di nuovi velivoli e di nuovi motori, nonche' quelli concernenti modifiche di aerei in servizio e le installazioni di bordo;
  • b)esprime il parere sui programmi di nuove costruzioni ed eventuali trasformazioni di materiali esistenti;
  • c)esprime il parere sui programmi relativi all'allestimento bellico dei velivoli;
  • d)esprime il parere sulle condizioni tecniche dei capitolati d'onere;
  • e)esprime il parere sulle importanti questioni attinenti la produzione del materiale aeronautico, formulando proposte atte ad adeguare la produzione predetta, alle necessita' tecnico-militari;
  • f)esprime il parere sulle piu' importanti esperienze aeronautiche e suggerisce le eventuali ulteriori prove ritenute necessarie per il perfezionamento dei materiali in relazione al progredire della scienza e della tecnica aeronautica.

[2]Puo' il Ministro consultare il Comitato medesimo sulle questioni concernenti l'adozione del materiale di aeronautica.

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-03-18;210~art13 · fonte del testo