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[1]Il Comitato delibera sulle questioni sottoposte al suo esame con votazione palese e per maggioranza di voti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente.

[2]Il verbale deve riassumere la discussione, contenere le deliberazioni prese e gli argomenti addotti dai membri che abbiano, eventualmente, dato voto contrario.

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-03-18;210~art14 · fonte del testo