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[1]Il presidente del Comitato coordina e dirige il lavoro affidato al Comitato in relazione ai compiti ad esso assegnati.

[2]Le richieste di parere al Comitato vengono rivolte, salvo diverso ordine del Ministro, direttamente al presidente del Comitato stesso dalle Direzioni generali e dagli Uffici centrali del Ministero.

[3]Il presidente fa istruire con note illustrative gli argomenti da trattarsi ripartendoli fra i vari membri del Comitato chiamati a riferire in seduta plenaria.

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-03-18;210~art15 · fonte del testo