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E' data facolta' al Ministro per l'aeronautica di invitare alle sedute i direttori generali, i capi degli Enti centrali del Ministero dell'aeronautica ed, eventualmente, gli ufficiali della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, i funzionari di altri Ministeri e gli elementi appartenenti alla scienza ed all'industria, che abbiano una particolare competenza nelle questioni da trattare.

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-03-18;210~art5 · fonte del testo