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[1]Il Comitato superiore di aeronautica e' composto come segue:

[2]1° un generale d'armata aerea o designato d'armata, o di squadra aerea, presidente;

[3]2° un generale di divisione aerea, membro;

[4]3° un generale di brigata aerea, membro;

[5]4° un generale del Genio aeronautico, membro;

[6]5° un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

[7]6° un colonnello del Commissariato aeronautico, membro;

[8]7° un funzionario civile dell'Amministrazione centrale di 5° o 6° grado, membro;

[9]8° il capo ufficio segreteria, membro senza voto.

[10]In caso di assenza o di impedimento, ciascun membro e' sostituito da un supplente.

[11]I direttori generali ed i capi degli uffici centrali del Ministero dell'aeronautica intervengono, in qualita' di membri straordinari, senza voto, quando si debbono trattare argomenti di loro competenza.

[12]Quando venga richiesto il parere sugli argomenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del seguente art. 8, e' chiamato a far parte del Comitato superiore, come membro straordinario con voto deliberativo, un consigliere di Stato.

[13]Possono, inoltre, di volta in volta, essere chiamati dal presidente ad intervenire, senza voto, ufficiali, funzionari ed altre personalita' di particolare competenza su speciali argomenti.

[14]La precedenza fra i membri del Comitato e' determinata dal rispettivo grado gerarchico e, in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono disimpegnate dal membro piu' elevato in grado o piu' anziano.

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 17 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1943-03-18;210~art7 · fonte del testo