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[1]Il Comitato superiore di aeronautica e' organo consultivo del Ministro per l'aeronautica.

[2]Esso esprime parere:

[3]1° sui capitolati d'oneri generali e capitolati tecnici particolari e speciali;

[4]2° sui contratti relativi a qualsiasi materia ed il cui importo superi le lire 300.000. In caso di contratti continuativi, per l'applicazione di questo limite, si avra' riguardo alla spesa complessiva occorrente per tutto il periodo; 1

[5]3° sui progetti e schemi di contratto di vendita di cose ed oggetti fuori uso o di vendita dei prodotti del suolo, ricorrenti periodicamente, qualunque ne sia l'ammontare;

[6]4° sulle proposte di revoca, dell'applicazione di clausole penali, abbuoni, condoni, ecc. quando l'ammontare delle somme che l'Amministrazione abbandona superi il limite di lire 30.000; 1

[7]5° sulla risoluzione di riserve degli appaltatori quando l'ammontare delle somme in contestazione superi le lire 100.000; 1

[8]6° sulle analisi dei prezzi.

[9]Oltre tali materie, nelle quali il parere del Comitato e' obbligatorio, puo' il Ministro consultarlo, quando lo ritenga opportuno, anche su altre questioni di carattere tecnico-militare, amministrativo ed economico.

[10]Il Comitato superiore di aeronautica dispone di:

  • a)un ufficio del presidente;
  • b)un ufficio segreteria - retto da un ufficiale superiore A.A.r.n. o del Genio aeronautico, ruolo ingegneri - composto da: un reparto tecnico economico per la trattazione delle pratiche di carattere tecnico, retto da un ufficiale superiore del Genio aeronautico, ruolo ingegneri;

[11]un reparto giuridico amministrativo per la trattazione delle pratiche amministrative, retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato;

[12]un ufficio costi per la trattazione delle pratiche relative alla fissazione dei prezzi, retta da un capitano del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

[13]In assenza del capo ufficio segreteria titolare, le funzioni di capo ufficio segreteria saranno assunte dall'ufficiale del Genio aeronautico, ruolo ingegneri o del Corpo commissariato, ruolo commissariato, di cui sopra, piu' elevato in grado o piu' anziano. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1613

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1613 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di somma stabilito con l'art. 8, n. 2, della legge 18 marzo 1943, n. 210, e' decuplicato, mentre i limiti di somma stabiliti con i numeri 4 e 5 dello stesso articolo, solo quintuplicati". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947 ed hanno effetto dal 1 luglio 1946".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1948 al 17 agosto 1948

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1943 al 15 febbraio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1613

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1613 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di somma stabilito con l'art. 8, n. 2, della legge 18 marzo 1943, n. 210, e' decuplicato, mentre i limiti di somma stabiliti con i numeri 4 e 5 dello stesso articolo, solo quintuplicati". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947 ed hanno effetto dal 1 luglio 1946".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-18;210~art8 · fonte del testo