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I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle Armi
Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010
