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[1]I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

[2]Colonnello............................. anni 60 Tenente colonello...................... anni 59 Maggiore............................... anni 58 Capitano............................... anni 54 Subalterni............................. anni 52

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art12 · fonte del testo