Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate:
- a)secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unito dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- b)sotto la data del 1 gennaio 1963 per gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei servizi tecnici;
- c)dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1 gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010
