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Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art17 · fonte del testo