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Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare:

  • a)i capitani di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di eta';
  • b)i marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano superato il 15° anno di eta'. Il compimento del limite di eta' va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art19 · fonte del testo