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E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercizio, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, cono l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'alleato 4 alla presente legge. L'Arma cui gli articoli sono destinati costituisce l'Arma di impiego.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010
