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Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010
