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Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'Arma di impiego.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art22 · fonte del testo