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All'onere di lire 220.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010
