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Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 4 sono ammessi i candidati ai qual ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualita' militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi la prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi. La graduatoria degli idonei e' formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dai candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti riportati nelle prove di esame.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art6 · fonte del testo