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Gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza partecipano agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore generale insieme ai direttori di divisione. Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato previo parere del Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno del primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote dei posti di ispettore generale che possono essere conferiti nell'anno ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza. Successivamente alla scadenza del predetto triennio, ferma restando la disposizione di cui al primo comma, i posti vacanti nella qualifica di ispettore generale saranno assegnati, in proporzione, ai direttori di divisione agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, fino a raggiungere rispettivamente le quote di 62, 10 e 5.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 12 dicembre 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art14 · fonte del testo