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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prestino servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta', sono collocati presso la detta Amministrazione centrale, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio, posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al personale predetto e attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultimo legge, in servizio alla data stessa nell'Amministrazione centrale del tesoro.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art17 · fonte del testo