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Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV, un terzo dei posti messi a concorso e' riservato, prescindendo dal limite di eta', al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente. La predetta riserva, e' elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 19. Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro che partecipino ai concorsi di cui ai precedenti commi e siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art18 · fonte del testo