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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11 sono riservati per meta':

  • a)agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero del tesoro;
  • b)agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con eta', non superiore ai 45 anni;
  • c)ai salariati che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;
  • d)al personale indicato nel precedente articolo 17.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art19 · fonte del testo