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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11 sono riservati per meta':
- a)agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero del tesoro;
- b)agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con eta', non superiore ai 45 anni;
- c)ai salariati che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;
- d)al personale indicato nel precedente articolo 17.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
