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Alla qualifica iniziale del ruolo dei servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui al quadro I, tabella B, e del ruolo dei servizi attuariali della Direzione generale degli istituiti di previdenza, di cui al quadro I, tabella C, si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti del prescritto titolo di studio e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo. L'attuario consegue la promozione ad attuario superiore, ad attuario capo e ad ispettore generale attuario, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario capo. Gli impiegati che abbiano gia' rivestito la qualifica di statistico nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del tesoro e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano qualifica non superiore a quella di direttore di sezione sono collocati, a domanda, con qualifica corrispondente a quella rivestita alla data anzidetta, nel ruolo di cui al quadro I, tabella B, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianita' posseduta nella qualifica gia' ricoperta. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice attuario o di attuario sono collocati nella qualifica, iniziale del ruolo di cui al quadro I, tabella C, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianita' complessiva raggiunta, nelle qualifiche di vice attuario e di attuario.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art20 · fonte del testo