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Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti, di cui alle tabelle XVI, XVII, XVIII, XIX dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero del tesoro, sono collocati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera. I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art21 · fonte del testo