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Agli impiegati del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunti alle dipendenze dell'Amministrazione centrale del tesoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1 febbraio 1962. Ai suddetti impiegati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo della Amministrazione centrale e provinciale del tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni dello Stato del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e' ridotto della meta', a domanda.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
