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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni per l'esercizio 1962-1963, si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
