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Sono abrogati gli articoli 268, 269, 271, 272, 273 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'Ufficio generale dei servizi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1960, n. 894, e' soppresso e le sue attribuzioni sono devolute alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art27 · fonte del testo