Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. 556 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge, sono collegati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri con decorrenza dal 1 febbraio 1962. La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, che, alla data stessa, prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel primo comma o nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro sara' disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avra' la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potra' comunque essere anteriore alla data del 1 febbraio 1962. La relativa domanda dovra' essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti. Il personale di cui ai precedenti commi e' inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla da di entrata in vigore della presente legge - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 5, 21, 22 e 23, primo comma, della presente legge - conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza. Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso della anzianita' richiesta ai fini della ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonche' ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianita' si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, gia' appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo, ferma restando ad ogni effetto l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1 febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori. Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di meta' delle successive vacanze. Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti. Al personale di cui al comma precedente e' riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art3 · fonte del testo