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Gli impiegati dei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro gia' addetti ai reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
