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Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia. Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonche' una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici secondo quanto stabilito nel bando di concorso. I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti e agli applicati, agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
