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Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di operatore tecnico di prima classe di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolgono le mansioni di operatori di macchine d'ufficio. Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, un decimo dei posti e' riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti oltre, le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso. Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
