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Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 svolgono, in conformita' dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art9 · fonte del testo