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Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 svolgono, in conformita' dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
