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[1]L'assunzione al grado iniziale del ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella B dell'allegato V alla presente legge e' effettuata, con l'osservanza delle disposizioni generali per reclutamento del personale di ruolo in servizio dello Stato, mediante pubblici concorsi per esame con distinti programmi in relazione alla specializzazione dei servizi.
[2]Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire di volta in volta, in base alle vacanze del ruolo, il numero dei posti da mettere a concorso rispettivamente per ciascuna specializzazione.
[3]Le stesse norme valgono per il reclutamento al grado iniziale del ruolo di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione di cui alla tabella C dell'allegato medesimo.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
