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[1]L'organizzazione territoriale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 210, e' modificata in conformita' all'allegato VII alla presente legge.

[2]Alla diretta dipendenza della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e' istituito un Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione del quale fara' parte il laboratorio elettrotecnico centrale. Dipenderanno dal detto Ufficio centrale il magazzino e l'officina centrale del materiale per le imposte di fabbricazione.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art17 · fonte del testo