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[1]E' istituita la Direzione generale per 11 coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, ed e' altresi' istituito l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

[2]Sono assegnati alla detta Direzione generale i servizi attribuiti dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi di cui all'art. 2 dal R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, ed all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze, esclusi quelli del lotto e lotterie, restando, conseguentemente, soppressi gli uffici medesimi.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art2 · fonte del testo