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[1]Gli attuali personali dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e quelli di gruppo C della stessa Amministrazione saranno collocati rispettivamente nei ruoli di cui alle tabelle B e C dell'allegato V alla presente legge, in base all'anzianita' di grado; a parita' di anzianita' di grado l'ordine di collocamento nei nuovi ruoli sara' stabilito secondo le norme di cui all'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

[2]Le nomine da conferire in base ai concorsi previsti dall'art. 19 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, per la copertura dei posti del soppresso ruolo di gruppo B dei periti tecnici e dei periti elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, gia' espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B dello stesso allegato V.

[3]Ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 962, non oltre 30 posti di grado 9°, 15 di grado 10° e 15 di grado 11°, del ruolo di gruppo B di cui alla medesima tabella B. potranno essere conferiti mediante concorsi per esami riservati agli impiegati dei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato che rivestano almeno lo stesso grado e siano in possesso:

  • a)quelli provenienti dai soppressi ruoli di gruppo C dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente;
  • b)quelli appartenenti ai ruoli di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici ed elettricisti rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto tecnico del Regno, o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi i titoli equipollenti.

[4]Ai posti del grado 11° potranno, tuttavia, concorrere anche gli impiegati del grado 12° provenienti dai soppressi ruoli di gruppo C «tecnici ed elettrotecnici» in possesso del titolo di studio di cui alla lettera al del precedente comma, nonche' gli impiegati dello stesso grado 12° appartenenti ai ruoli di gruppo C delle atre Amministrazioni dello Stato, forniti del titolo di studio di cui alla lettera b).

[5]Il quinto dei posti messi a concorso per ciascuno dei gradi 10° e 11° e' riservato agli eventuali idonei del concorso al grado rispettivamente superiore. Detti idonei saranno collocati neil grado inferiore a quello per il quale hanno concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, immediatamente prima dei vincitori del concorso allo stesso grado inferiore.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art26 · fonte del testo