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[1]I funzionari dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro appartenenti ai gradi quinto e sesto, trasferiti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, per effetto dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sono collocati nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A, di cui alle annesse tabelle, della rispettiva Amministrazione provinciale, secondo l'ordine di anzianita' di grado.
[2]I funzionari come sopra collocati nel grado sesto di gruppo A avranno la precedenza su quelli che vi saranno collocati ai termini del successivo articolo 28.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
