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[1]I funzionari dei ruoli provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e degli uffici provinciali del tesoro appartenenti ai gradi quinto e sesto, trasferiti nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, per effetto dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sono collocati nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A, di cui alle annesse tabelle, della rispettiva Amministrazione provinciale, secondo l'ordine di anzianita' di grado.

[2]I funzionari come sopra collocati nel grado sesto di gruppo A avranno la precedenza su quelli che vi saranno collocati ai termini del successivo articolo 28.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art27 · fonte del testo