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[1]Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati dei gradi sesto, settimo e ottavo dei ruoli di gruppo B delle Ragionerie delle intendenze di finanza, delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione o degli uffici provinciali del tesoro i quali siano muniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianita' di grado, nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A di cui alle tabelle A degli allegati II, III, IV, V e VI.
[2]Gli impiegati che non risultino in possesso degli indicati requisiti per il collocamento nel gruppo A e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo sono inquadrati, nei corrispondenti gradi di gruppo B della rispettiva Amministrazione, secondo l'ordine di anzianita'.
[3]I posti di grado ottavo dei ruoli di gruppo A delle cennate tabelle A che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti di diploma di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' rivestano il grado nono nel ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
