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[1]Gli attuali conservatori delle ipoteche provenienti dai ruoli amministrativi del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, nonche' quelli transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, collocati nei corrispondenti gradi di gruppo A di cui alla tabella D dell'allegato IV alla presente legge, secondo l'ordine di anzianita' di grado.
[2]Quelli che non possiedono i suindicati requisiti, nonche' quelli che non riportino parere favorevole continuano ad essere assegnati al gruppo B fino ad eliminazione; nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A dei conservatori delle ipoteche saranno mantenuti scoperti altrettanti posti.
[3]Ai fini dell'avanzamento i conservatori delle ipoteche di cui al precedente secondo comma sono scrutinati insieme con i pari grado del ruolo di gruppo A e concorrono con questi ultimi ai posti del grado superiore da conferire al personale delle Conservatorie; ove conseguano la promozione continuano ad appartenere al gruppo B e nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo A saranno lasciati scoperti altrettanti posti.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
