Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto, assegnare alla Direzione generale di cui al precedente art. 2, per i servizi del coordinamento tributario, anche un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°, un colonnello o tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza, ed un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
[2]Sono aumentati da 2 a 3 i posti di grado quinto conferibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e da 5 a 7 quelli complessivamente attribuibili in base allo stesso comma, e sono aggiunti, al ruolo ivi indicato, un posto di grado quinto ed uno di sesto grado.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
