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Nella prima applicazione della presente legge il posto di grado 7° di gruppo A di direttore della Scuola dell'arte della medaglia puo' essere conferito, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Stato, a funzionario statale che oltre a rivestire da almeno tre anni il grado 8° sia venuto in meritata fama di singolare perizia nelle funzioni inerenti a tale carica.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
