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Ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria, per la promozione ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, delle dogane ed imposte di fabbricazione e del tesoro istituiti con la presente legge, e' valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art33 · fonte del testo